Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, resta sospeso dalla carica di consigliere dal momento dell'accettazione della nomina ad assessore e per tutto il periodo della sua durata. Il consiglio, nella prima adunanza successiva all'accettazione della nomina, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. La supplenza ha termine con la cessazione dalla carica di assessore, sia che essa avvenga per revoca da parte del sindaco che per dimissioni volontarie».

      2. La presente legge si applica anche ai consiglieri comunali o provinciali già divenuti assessori, purché ancora in carica alla data della sua entrata in vigore.